Secondo l’art. 27 cpv. 2 LST dopo l’adozione del piano regolatore da parte del Consiglio comunale o dell’Assemblea, il Municipio lo pubblica per un periodo di trenta giorni previo avviso, trasmesso anche tramite lettera semplice ai proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti. L’art. 36 cpv. 3 RLST dispone che la pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani.
La norma attualmente in vigore è il frutto di una recente modifica di legge entrata in vigore il 1° gennaio 2022 (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 7630 del 6 febbraio 2019 e relativo rapporto della Commissione parlamentare). In precedenza, l’art. 27 cpv. 2 LST prescriveva in modo generico l’obbligo di avvisare personalmente i proprietari, mentre la limitazione che circoscriveva tale invio ai soli proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti era prescritta unicamente a livello di regolamento (art. 36 cpv. 2 RLST).
In una recente sentenza del Tribunale federale (TF 1C_200/2022 dell’11 agosto 2022) è stata approfondita la portata delle norme in vigore fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, le considerazioni illustrate dalla I Corte di diritto pubblico possono essere ritenute applicabili anche alla nuova regolamentazione, che di fatto ha ripreso la limitazione prevista a livello di regolamento per codificarla nella legge, risolvendo in effetti un’incongruenza.
Nell’ambito di tale impugnativa relativa all’adozione di una variante di un piano particolareggiato, che concerneva un unico fondo, i ricorrenti, proprietari di un fondo posto nelle immediate vicinanze ma al di fuori del perimetro della variante, hanno contestato all’autorità di avere omesso di inviare loro un avviso personale circa l’adozione della modifica pianificatoria, nell’ambito della quale essi avevano presentato delle osservazioni in sede di pubblicazione del progetto ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LST. Venuti a conoscenza della modifica pianificatoria soltanto all’avvio della procedura edilizia, i ricorrenti hanno postulato, invano, la restituzione in intero contro il lasso dei termini per potersi opporre alla variante.
L’Alta Corte ha sottolineato che l’informazione e la partecipazione dei cittadini al processo pianificatorio sancito dall’art. 4 LPT non va confuso con la susseguente procedura ricorsuale. Tale norma esige che le autorità di pianificazione considerino eventuali proposte e obiezioni da parte della popolazione, non solo l’avente diritto di voto e neppure soltanto i proprietari fondiari o la popolazione particolarmente toccata secondo le norme sulla protezione giuridica e ciò poiché il diritto di partecipazione serve solo in maniera indiretta alla protezione giuridica (DTF 135 II 286 c. 4.1; TF 1C_296/2011 del 18 gennaio 2012 c. 2.2 apparsa in: RtiD II-2012 n. 58). La partecipazione della popolazione ai sensi dell’art. 4 LPT costituisce una possibilità di influire nel processo pianificatorio che va tenuta distinta dagli strumenti della protezione giuridica: si tratta di una forma istituzionale che comporta un mero influsso politico, senza vincoli giuridici. Dall’art. 4 LPT non può essere dedotto un diritto eccedente la protezione giuridica dell’art. 33 LPT e delle garanzie minime dell’art. 29 Cost. Né il diritto federale impone un avviso personale ai proprietari fondiari interessati.
Dalla partecipazione alla procedura d’informazione della popolazione non può inoltre essere dedotto alcun diritto a vedersi ricompreso nella cerchia di interessati, a cui va inviato un avviso personale. La partecipazione della popolazione ai sensi dell’art. 4 LPT non implica il diritto di essere considerato parte nell’ambito della seguente procedura di ricorso. Spetta semmai a chi partecipa alla procedura d’informazione di prendere i provvedimenti atti ad assicurare loro una conveniente e tempestiva tutela dei loro interessi, assumendo le informazioni presso il Comune in merito ai tempi di adozione della variante e a consultare regolarmente le pubblicazioni agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani.
Solo i proprietari di fondi inclusi nel perimetro della variante devono essere avvisati personalmente e tra questi solo quelli direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti in base al tenore delle modificate norme della LST entrate in vigore al 1° gennaio 2022. Al Comune non incombe il compito di esaminare i possibili effetti delle misure pianificatorie adottate sui comparti adiacenti al loro perimetro. Ciò vale anche se nel caso esaminato la variante era circoscritta ad un unico fondo.
Va infine ricordato che all’avviso personale spetta unicamente una funzione ausiliare e subordinata, di semplice completamento della pubblicazione del piano.